sabato 14 maggio 2016

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Il congedo previsto in via sperimentale, per l'anno 2015, è stato esteso anche per gli anni successivi

Le lavoratrici dipendenti (del settore pubblico e privato) con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, che sono state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso i servizi sociali, i centri antiviolenza o case rifugio hanno diritto ad un congedo di 3 mesi retribuito.
Questo dichiara l'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.

L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Alle lavoratrici del settore pubblico l’indennità per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza.

Si sottolinea inoltre che le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono contemplate solo per il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all'indennità.

Il congedo in argomento è stato previsto, via sperimentale, per l'anno 2015, ed è stato esteso anche per gli anni successivi salve eventuali rideterminazioni da parte dei Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015)

L'INPS il 15 aprile 2016 ha pubblicato la circolare con le istruzioni riguardo l'ambito di applicazione, le modalità di fruizione e l'indennità di congedo (circolare n. 65 sul Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere ).

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi,dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria.

E'corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.

Per informazioni dettagliate consultare il sito dell'INPS.

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