Congedo obbligatorio e facoltativo per il papà e contributi economici per i servizi per l'infanzia e la baby sitter
Sono diventate operative le tanto pubblicizzate norme a sostegno della genitorialità previste nella legge di stabilità. Dallo scorso 13 febbraio infatti sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Due le novità: il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il papà e i contributi economici alla mamma per usufruire dei servizi per l'infanzia o per la baby sitter.
La prima si riferisce al padre lavoratore, il quale potrà usufruire dei seguenti congedi:
- Congedo obbligatorio: entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale periodo potrà essere fruito anche in concomitanza con il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
- Congedo facoltativo: entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni. Tale scelta è condizionata a quella della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013 del decreto interministeriale 22 dicembre 2012 si introduce anche, in via sperimentale per il periodo 2013- 2015, la possibilità per la mamma di usufruire di contributi economici per favorire il rientro nel mondo del lavoro.
Al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio e negli undici mesi successivi, le mamme lavoratrici potranno richiedere, rinunciando ai congedi parentali, un contributo, pari a 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi, per il servizio di baby-sitting o per far fronte ai costi dei servizi per l'infanzia, pubblici o privati accreditati.
La domanda deve essere presentata all’Inps indicando di quante mensilità si intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. Sulla base dei fondi disponibili, l'Inps stilerà una graduatoria.
Al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio e negli undici mesi successivi, le mamme lavoratrici potranno richiedere, rinunciando ai congedi parentali, un contributo, pari a 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi, per il servizio di baby-sitting o per far fronte ai costi dei servizi per l'infanzia, pubblici o privati accreditati.
La domanda deve essere presentata all’Inps indicando di quante mensilità si intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. Sulla base dei fondi disponibili, l'Inps stilerà una graduatoria.
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