Mini-Imu, come si calcola e come si paga
Oggi scade il termine per il versamento della cosiddetta “Mini Imu” per l’anno 2013 per gli immobili per cui è stata soppressa, dal decreto legge 133 del 30 novembre 2013, la seconda rata IMU: le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) ed i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Chi non versa l'IMU entro oggi, o la versa oltre questa data, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. N° 471/97.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento:
- nel caso di versamento effettuato entro l'8 febbraio 2014 (15° giorno successivo alla scadenza) si applica la sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo;
- nel caso di versamento effettuato tra il '9 febbraio 2014 ed il 23 febbraio 2014 (tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista), si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo;
- nel caso di versamento effettuato tra 24 febbraio 2014 ed il 30 giugno 2015 (tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata), si applica la sanzione del 3,75 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
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