L'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la nuova legge sui tirocini n.7 del 19-07-2013 che entra in vigore dal prossimo 16 settembre 2013 che va a integrare e modificare la precedente legge regionale n.17 del 1 agosto 2005. La legge prevede tre differenti tipologie di tirocini ognuna con proprie finalità e destinatari.
La prima è finalizzata ad agevolare l’occupabilità dei giovani, la seconda tipologia si rivolge principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, mentre la terza riguarda i tirocini per le persone con disabilità, svantaggiate nonché richiedenti asilo e persone in percorsi di protezione sociale.
Tra le altre novità del progetto di legge c'è la qualificazione del percorso, il contrasto dei possibili utilizzi elusivi di questo strumento e l’obbligo di corrispondere al tirocinante neolaureato o neodiplomato una indennità mensile pari almeno a 450 euro.
Andiamo per ordine:
- Tirocini formativi e di orientamento destinati a giovani neolaureati o neodiplomati che saranno guidati nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi. La nuova legge stabilisce la durata massima di sei mesi per la tipologia di tirocinio in oggetto.
- Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a disoccupati o persone in mobilità. Essi saranno agevolati con un inserimento o reinserimento e ciò accade anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali. La durata massima prevista in questo caso è di dodici mesi.
- Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento. La tipologia può cambiare rispetto alle categorie interessate che sono le seguenti:
- persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999)
- persone svantaggiate (legge n. 381/91)
- i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria
- le persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva del tirocinio può arrivare fino a ventiquattro mesi. Per le restanti categorie (richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria, persone in percorsi di protezione sociale) la durata del tirocinio è pari a dodici mesi al massimo.
Per tutti è prevista la qualificazione del tirocinio, che viene promossa introducendo unprogetto formativo individuale che attraverso un percorso personalizzato deve garantire gli obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, certificando gli esiti del percorso. Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro.
Per saperne di più e tenerti sempre aggiornato consulta il sito ufficiale della Regione Emilia Romagna in materia di formazione.
Inoltre approfondisci la news al link della Regione Emilia Romagna.
In allegato la legge regionale n.7 del 19-07-2013 e la legge regionale n.17 del 1 agosto 2005.
Documenti scaricabili:
Tipo file: PDF Dimensione: 1.17 Mb
Tipo file: PDF Dimensione: 385.41 Kb
Nessun commento:
Posta un commento
se vuoi lascia un commento