mercoledì 13 aprile 2016

Gestione separata: indennità di maternità per adozione

Modificate le condizioni di accesso alla tutela della maternità in caso di adozione e affidamento per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Ad ognuno il suo by Domenico Mascagna (on flickr)


Il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, ha apportato modifiche importanti al Testo Unico maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) in merito alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. Nello specifico l'art. 13 ha aggiunto :
art. 64 bis, che ha introdotto per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, il diritto ad un'indennità di 5 mesi in caso di adozione, nazionale o internazionale.
art. 64 ter. che ha riconosciuto il diritto all'indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata Inps, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Di recente l'Inps con la circolare n. 42 del 26 febbraio 2016 ha fornito utili istruzioni amministrative e operative in materia, per un'applicazione corretta delle procedure.

Ultima novità importante è la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016 delDecreto InterMinisteriale del 24 febbraio 2016, in materia di attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, che ha allargato le disposizioni relative alle modalità di fruizione del congedo di maternità in caso di adozione e affido anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.
Nello specifico in caso di adozione/affido nazionale, il congedo può essere fruito nei 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima 
dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

Per maggiori informazioni consultare il sito INPS.

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